Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a sanare un effetto distorsivo che si è determinato in sede di calcolo dei nuovi importi dell'assegno per il nucleo familiare, sulla base della rideterminazione effettuata in virtù dell'articolo 1, comma 11, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006).
      Tale effetto consiste nella penalizzazione delle famiglie più numerose, evidenziatasi a seguito della pubblicazione delle nuove tabelle degli importi degli assegni che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha ufficializzato con la circolare del 26 gennaio 2007.
      Con l'auspicio che tale proposta di legge sia affrontata dal Parlamento nel quadro generale della necessità di misure reali e concrete a sostegno della famiglia, a partire dal problema dei figli e fino alla non autosufficienza delle persone anziane e inabili, temi per i quali il nostro Paese risulta gravemente deficitario, si vuole in questa sede parzialmente correggere l'importo dell'assegno per i nuclei familiari più numerosi, prevedendo un aumento pari a 500 euro e contestualmente stabilendo un'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione dell'aliquota del 23 per cento indipendentemente dal reddito posseduto.
      In riferimento alla definizione di «famiglia numerosa», si intendono per tali i nuclei familiari con più di tre figli o soggetti equiparati, di età inferiore a ventisei anni compiuti. È stata prevista anche

 

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l'equiparazione alle famiglie numerose, per quanto riguarda l'accesso alle agevolazioni fiscali e previdenziali, delle famiglie con figli portatori di handicap ai sensi delle legge n. 104 del 1992 e delle famiglie che versano in situazione di povertà, calcolata dall'INPS secondo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
      Con riferimento ai requisiti per accedere ai benefìci di cui al presente proposta di legge è necessario da un lato che il genitore che ne ha diritto sia cittadino italiano (o di un Paese dell'Unione europea) e che il reddito sia prodotto sul territorio italiano, dall'altro che i figli a carico abbiano meno di diciotto anni oppure abbiano un reddito inferiore a 4.000 euro.
      A norma dell'articolo 3 della presente proposta di legge, il genitore ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni della composizione del suo nucleo familiare che comportino la perdita dei benefìci fiscali e previdenziali entro trenta giorni dalla data di cui si sono verificate.
      Per gli oneri derivanti dalla presente legge l'articolo 4 prevede la copertura a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
 

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